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La Corte Costituzionale e l’art. 187 del Codice della Strada: la punibilità per guida dopo l’assunzione d

2026-02-02 15:53

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La Corte Costituzionale e l’art. 187 del Codice della Strada: la punibilità per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti solo se sussiste un pericolo concreto per la sicurezza stradale

Art. 187 del Codice della Strada: la punibilità per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti solo se sussiste un pericolo concreto.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2026, depositata il 29 gennaio scorso, ha affrontato un tema di grande rilievo per il diritto penale della circolazione stradale: la legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della Strada (disciplinante la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), così come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

La questione era stata sollevata da più giudici di merito, i quali avevano rilevato che la nuova formulazione sembrerebbe punire chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida, indipendentemente dai tempi e dalla effettiva influenza di tali sostanze sulle capacità di guida. Secondo i giudici rimettenti, ciò potrebbe portare a risultati irragionevoli e sproporzionati, nonché a disparità di trattamento rispetto alla disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcol.

La Corte Costituzionale ha tuttavia respinto le censure di incostituzionalità, dichiarando non fondate le questioni sollevate. Tuttavia, per rendere la norma compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità, offensività e ragionevolezza, i giudici delle leggi hanno richiamato la necessità di una interpretazione restrittiva della disposizione. In particolare, la Corte ha stabilito che la punibilità ai sensi dell’art. 187 non può fondarsi sulla sola assunzione di sostanze stupefacenti, ma richiede che la condotta di guida sia posta in essere in condizioni tali da creare un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale.

Conseguentemente, per l’accertamento del reato non basta riscontrare la semplice positività ai test per sostanze stupefacenti: è necessario che l’uso sia ancora attivo e rilevante, con capacità di compromettere le abilità di guida del conducente, in modo tale da configurare un rischio effettivo per la sicurezza stradale.

Questa pronuncia rappresenta un importante bilanciamento tra l’esigenza di contrastare la guida sotto l’effetto di stupefacenti e la tutela degli elementi basilari del diritto penale, quali la offensività della condotta e la proporzionalità della sanzione rispetto alla reale pericolosità del comportamento.